(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Visto l'Art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n.   2  (legge  finanziaria  2006)  che  autorizza  l'Amministrazione
regionale  a  concedere  contributi per lo svolgimento di autoservizi
internazionali  di  collegamento  tra  il  Friuli-Venezia Giulia e la
Croazia;
    Visto  l'Art.  4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006,
n.  12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per
gli  anni  2006-2008  ai  sensi  dell'Art.  18  della legge regionale
16 aprile  1999,  n. 7) che per lo svolgimento dei citati autoservizi
dispone che «in fase di prima attuazione sono considerate ammissibili
le spese sostenute dal 1° gennaio 2006»;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di  accesso),  la  quale  all'Art.  30  prevede  che  i  criteri e le
modalita'  ai  quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali
devono  attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati
con regolamento, qualora non siano gia' previsti per legge;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed
infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale;
    Considerato che:
      a  norma dell'Art. 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n.
684/1992  del  16 marzo 1992 (regolamento del consiglio relativo alla
fissazione   di  norme  comuni  per  i  trasporti  internazionali  di
viaggiatori  effettuati  con  autobus)  «in  caso  di un trasporto in
partenza  da  uno  Stato membro ed a destinazione di un Paese terzo e
viceversa», qualora non siano intervenuti accordi tra la comunita' ed
i  Paesi  terzi  interessati, restano impregiudicate «le disposizioni
relative ai trasporti che figurano in accordi bilaterali conclusi tra
Stati membri e questi Paesi terzi»;
      tra   la  Repubblica  Popolare  Federale  di  Jugoslavia  e  la
Repubblica  italiana  in  data  27 luglio  1960  a  Belgrado e' stato
stipulato un accordo sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci;
      sulla   base   dell'accordo  succitato  sono  state  stabilite,
attraverso  riunioni  bilaterali tra la delegazione del Ministero dei
trasporti della Repubblica di Croazia ed la delegazione del Ministero
dei  trasporti  della Repubblica italiana, le condizioni di esercizio
per  il  regolare svolgimento dei servizi internazionali di trasporto
sia  di  merci  che  di  viaggiatori  tra  i  due Paesi attraverso il
rilascio di apposite concessioni;
      il  regolamento  (CEE)  n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969,  relativo  all'azione degli Stati membri in materia di obblighi
inerenti  alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti
per  ferrovia,  su  strada  e per via navigabile, il quale stabilisce
all'Art.  10,  paragrafo  1, secondo capoverso, che l'ammontare della
compensazione deve essere pari alla differenza tra i costi imputabili
alla  parte  dell'attivita'  dell'impresa interessata dall'obbligo di
servizio pubblico e l'introito corrispondente;
      pertanto  tali  compensazioni  determinate  con le modalita' di
calcolo su evidenziate sono esentate dall'obbligo di notificazione di
cui  all'Art.  88,  paragrafo  3,  del  Trattato  che  istituisce  la
comunita' europea;
    Ritenuto  che  il Regolamento come proposto consenta alle aziende
residenti   nel   territorio  regionale  e  concessionarie  di  linee
internazionali  con  la  Croazia  il  corretto  svolgimento  di  tali
autoservizi;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006,
n. 1877;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione   di   contributi   per  lo  svolgimento  di  autoservizi
internazionali  di  collegamento  tra  il  Friuli-Venezia Giulia e la
Croazia  in  attuazione dell'Art. 6, comma 102, della legge regionale
18 gennaio  2006,  n.  2  (legge  finanziaria  2006)  come  integrata
dall'Art.  4,  comma 60,  della  legge regionale 21luglio 2006, n. 12
(Assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,  n.  7)»,  nel  testo  allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 agosto 2006
                                ILLY